Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali rappresenta la struttura di supporto operativo al datore di lavoro e coordina le attività connesse alla prevenzione sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento alla valutazione dei rischi, alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione, alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali ed alla individuazione dei sistemi di controllo delle misure individuate.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali orienta e armonizza i vari contributi che provengono dai soggetti dell’organizzazione aziendale.
Il processo di valutazione dei rischi, che rappresenta il processo primario da cui discendono le scelte e gli impegni di natura tecnica, organizzativa, gestionale e relazionale di un’azienda per la gestione dei rischi e della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è intrapreso dal datore di lavoro con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali ed è svolto con la partecipazione e/o consultazione di tutte le figure interessate (medico competente, dirigenti, preposti, RLS, ed eventualmente consulenti esterni che possono contribuire alle diverse fasi del processo).
Professionisti della Prevenzione Incendi abilitati e iscritti nell’elenco del Ministero dell’Interno, per tutti gli adempimenti previsti per la prevenzione degli incendi. Valutazione del rischio incendio, redazione del piano di emergenza, piano di evacuazione, procedure di evacuazione, progettazione impianti antincendio e rivelazione incendi, pratiche per la prevenzione degli incendi, richiesta e rinnovi di CPI, della SCIA, certificazione di rispondenza, corsi di formazione
Il rischio elettrico è rappresentato dalla probabilità di subire un danno a causa di una scossa elettrica o di un arco elettrico
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 s.m.i. all’ Art. 80 prevede che il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili
I fulmini sono originati da enormi differenze di potenziale che si vengono a creare all’interno delle nubi temporalesche denominate cumulonembi
Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione, eseguita entro il 2012, con la versione precedente delle norme CEI EN 62305-2, va rivalutata come richiesto dal D.L.gs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova norma CEI EN 62305-2
Inoltre con l’entrata in vigore della nuova Guida del CEI bisogna aggiornare la relazione tecnica ogni 5 anni in quanto la stabilità del numero Ng “densità di fulminazione per anno” varia proprio ogni 5 anni ed è necessario monitorare i valori della relazione con scadenza quinquennale per non compromettere la sicurezza
Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 al Capo II del Titolo VIII prevede le misure di prevenzione e protezione contro l’esposizione professionale al Rumore, in particolare per la prevenzione del danno uditivo
Vibrazioni al sistema mano – braccio: descrizione del rischio
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari”
Vibrazioni al corpo intero: descrizione del rischio
L’esposizione alle vibrazioni al corpo intero causa movimenti e tensioni nel corpo umano che possono:
Inoltre se il corpo è interessato da vibrazioni a bassa frequenza (frequenze inferiori a 0,1 Hz) si possono produrre fenomeni di cinetosi.
Studi epidemiologici sull’esposizione a lungo termine alle vibrazioni al corpo intero hanno dimostrato l’esistenza di un rischio elevato per la salute, soprattutto del tratto lombare del rachide, ma anche del collo e della spalla. Alcuni studi specifici hanno fornito elementi a riprova degli effetti sul sistema digestivo, sugli organi riproduttivi femminili e sul sistema venoso periferico.
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 Capo III Titolo VIII fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero:
“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.
L’HACCP (Hazard analysis and critical control points) è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. È obbligatorio solo per gli Operatori dei settori post-primari.
Il sistema HACCP è uno strumento teso ad aiutare gli OSA a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.
Autocontrollo e sistema HACCP non sono termini sinonimi.
Il concetto di autocontrollo ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all’obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni.
L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare.
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