Servizio Prevenzione e Protezione

Il Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali

Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori”.
Esso è composto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e, dove nominati, dagli Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione(ASPP) in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’organizzazione.

Il “Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali” è un servizio che deve essere presente in tutte le Imprese italiane quando hanno almeno un lavoratore, tale servizio è obbligatorio in quanto è previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i., conosciuto come il TESTO UNICO SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.

Il Datore di Lavoro deve organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali prioritariamente all’interno dell’Impresa o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni Qualificati ed Abilitati come previsto dalla legislazione vigente.

E’ obbligatorio identificare e designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed eventuali Addetti che devono possedere particolari capacità e requisiti professionali, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali  svolge diversi compiti come ad esempio:

a) individuazione dei fattori di rischio;

b) valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

c) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive a seguito della valutazione di tutti i rischi, e i sistemi di controllo di tali misure;

d) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

 e) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

 f) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di sicurezza, la quale è obbligatoria in presenza di n. 15 lavoratori.

 

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

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